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La normativa antiriciclaggio e' troppo complessa?
Nessun problema, OroGest integra potenti funzionalità di
controllo
Il tema dell'antiriciclaggio è estremamente delicato ed in
alcuni casi anche abbastanza complesso. Grazie ad OroGest, il
gestionale per il compro oro, potrai dormire tranquillo in quanto
integra potenti funzionalità di controllo.
Il Decreto legge n 201, del 06 dicembre 2011,
entrato in vigore il 06/12/2011, e successiva
conversione in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 231/2007 in materia di
assegni trasferibili, pagamenti in contanti, riducendo a
999,99 euro il limite per i pagamenti
effettuati in contanti (e non più 2500 euro).
Il recente Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.
92 sulle Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di
compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l),
della legge 12 agosto 2016, n. 170. impone a partire dal 5
Luglio 2017 un'ulteriore stretta sul contante
fissato a massimo 500 euro.
La normativa in oggetto evidenzia che è vietato anche
suddividere "artificiosamente" un unico importo di 500
euro, o superiore, in più pagamenti in
contanti di importo singolarmente inferiore al limite
previsto, ma relativi alla medesima transazione economica (c.d.
frazionamento).
Nel caso in cui l'importo superi i 499 euro, il suddetto
verrà automaticamente suddiviso in due pagamenti (uno in contanti
fino a 499 e l'altro con un metodo tracciabile) a ripartizione
automatica.
OroGest è stato pertanto aggiornato per far fronte a questa
necessità ed al contempo è stata introdotta un'importante novità:
la possibilità di frazionare l'importo pagando con metodi
tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, carta di
credito etc) l'importo eccedente.
Ad esempio nel caso di un
pagamento di 2650 euro, sarà possibile suddividere
l'importo in due (uno pagato in contanti
e l'altro con un metodo tracciabile) fermo
restando il limite dei 500 euro per il
contante.
OroGest, inoltre verifica che lo stesso cliente non abbia
effettuato operazioni superiori a 499,99 euro nell'arco dei
sette giorni e permette due avvisi separati e
distinti:
- Verifica che lo stesso cliente non abbia superato l'importo
stabilito per Legge nello stesso negozio
- Verifica che lo stesso cliente non abbia superato l'importo
stabilito in tutti i negozi del gruppo
Il secondo avviso permette di capire immediatamente se
il cliente sta deliberatamente effettuando più operazioni in più
punti vendita per aggirare i requisiti di Legge.
Il quadro normativo
Elenco, non esaustivo, dei principali provvedimenti in
materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo:
- d.lgs. 22 giugno 2007, n.109 "Misure per prevenire, contrastare
e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60/CE";
- d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 "Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 125367
del 19 dicembre 2007 "Chiarimenti in merito al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231";
- Art. 32 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12
agosto 2008 "Individuazione degli Stati extracomunitari e dei
territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli
previsti dalla Direttiva 2005/60/CE";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 116098
del 17 dicembre 2008 "Chiarimenti in merito al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231";
- d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure
di esecuzione";
- d.l. 3 maggio 1991 n. 143 "Provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5
luglio 1991, n. 197, limitatamente al Capo I articolo 5, commi 14 e
15;
- d.lgs. 25 settembre 1999, n.374 "Estensione delle disposizioni
in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione
a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio
1996, n. 52", limitatamente agli articolo 2 e 3;
- Decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle
finanze n. 141, n.142 e n. 143 del 3 febbraio 2006, secondo le
indicazioni di applicabilità contenute nella circolare n. 125367
del 19.12.2007, emanata dal MEF - Dipartimento I - Direzione
V;
- Provvedimenti UIC del 24 febbraio 2006 contenenti "Istruzioni
applicative in materia di obblighi di identificazione ,
registrazione e conservazione nonché di segnalazione delle
operazioni sospette, secondo le indicazioni di applicabilità
contenute nella circolare n. 125367 del 19.12.2007, emanata dal MEF
- Dipartimento I - Direzione V;
- Decreto del Ministero della Giustizia del 16.04.2010
"Determinazione indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di
talune categorie di professionisti e dei revisori contabili".
- Provvedimento della Banca d'Italia recante "Disposizioni
attuative per la tenuta dell'AUI e per le modalità semplificate di
registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del D.lgs.
231/2007 (il provvedimento è in vigore dal 1° giugno 2010).