DECRETO LEGISLATIVO
25 maggio 2017, n. 92
Disposizioni per
l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione
dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016,
n. 170. (17G00109)
Vigente al:
5-7-2017
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2,
paragrafo 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera
l);
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova
disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della
direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio
2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il Garante per la protezione dei dati personali
espressosi con parere del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dello sviluppo economico e
dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo s'intendono
per:
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le
istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o
altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri
di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale
consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata
in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita'
prevalente;
c) autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e
la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente
decreto attraverso il Nucleo speciale polizia
valutaria;
d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta,
acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore
professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui
i medesimi oggetti sono ceduti;
e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio,
ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di
identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di
soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede
legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in
euro o in valute estere, aventi corso legale;
h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251;
i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni
bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di
pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai
sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri
metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria,
ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale
gemmologico;
n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso
dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio
2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa
iscrizione nel registro degli operatori compro oro;
o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o
al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi
usati;
p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il
profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti
stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu'
operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate
in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato
in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla
tale;
q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro
oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio
dell'attivita' di compro oro.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la
definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti
al fine di garantire la piena tracciabilita' della compravendita e
permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo
del relativo mercato per finalita' illegali, con specifico
riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di
attivita' illecite.
2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al
Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica
sicurezza.
Art. 3
Registro degli operatori compro oro
1. L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli
operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro,
all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro e'
subordinata al possesso della licenza per l'attivita' in materia di
oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori
inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso
canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del
nome, del cognome e della denominazione sociale, completa
dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del
preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede
legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro
oro, con indicazione della citta' e del relativo codice di
avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e
del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1.
All'istanza e' allegata copia dei documenti di identificazione
dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche' l'attestazione,
rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi
il possesso e la perdurante validita' della licenza di cui al comma
1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata,
dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a
ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del
quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza
di iscrizione.
3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente
all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione
dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E'
considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci
giorni dall'intervenuta variazione.
4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione
del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, in modo che sia
garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli
interessati e dei relativi aggiornamenti;
b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di
iscrizione e relativo rinnovo;
c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati
riportati nella sezione ad accesso pubblico del
registro;
d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di
protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente
decreto;
e) le modalita' d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso
riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri
elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere
tempestivamente disponibile alle autorita' competenti e alle altre
amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa
la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi
della normativa vigente, a carico di un medesimo
soggetto;
f) l'entita' e i criteri di determinazione del contributo,
dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di
istituzione, sviluppo e gestione del registro nonche' le modalita'
e i termini entro cui provvedere al relativo
versamento.
5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM
costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza
dell'operatore compro oro nel registro.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli
operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono
in via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto
proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio
2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro
oro. Per tali operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata
con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca
d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta
comunicazione.
7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto
stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresi'
ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in
funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo.
Art. 4
Obblighi di identificazione della
clientela
1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione
dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e
all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto
antiriciclaggio.
2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono
effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento,
diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilita'
dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilita' al
disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e'
obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la
vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica
operazione o con piu' operazioni frazionate.
Art. 5
Tracciabilita' delle operazioni di compro
oro
1. Al fine di assicurare la tracciabilita' delle transazioni
effettuate nell'esercizio della propria attivita', gli operatori
compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente,
bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni
finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di
compro oro.
2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro
oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente
e recante:
a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente,
acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche', nelle ipotesi
di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione
effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro
contante;
b) la sintetica descrizione delle caratteristiche
dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue
qualita';
c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli
preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una
fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la
valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui
alla lettera b), alla sua qualita' e al suo stato;
d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso
acquisite da prospettive diverse;
e) la data e l'ora dell'operazione;
f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento
utilizzato;
g) l'integrazione con le informazioni relative alla
destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati
identificativi:
1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e'
stato ceduto;
2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio
2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva
trasformazione;
3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel
recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato
ceduto.
3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro
rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni
acquisite ai sensi del comma 2.
Art. 6
Obblighi di conservazione
1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai
sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e
copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo
di 10 anni.
2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione
idonei a garantire:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte
delle autorita' competenti;
b) l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati,
successivamente alla loro acquisizione;
c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle
informazioni acquisiti;
d) il mantenimento della storicita' dei medesimi, in modo
che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento
tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente
decreto.
3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il
rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in
materia di protezione dei dati personali, nonche' il trattamento
dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente
decreto.
4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al
presente decreto costituisce valida modalita' di assolvimento degli
obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o
alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128,
quinto comma, del predetto regio decreto.
Art. 7
Obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette
1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF
delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano,
in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo
III, del decreto antiriciclaggio.
2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di
segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno
riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere
operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia
di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.
Art. 8
Esercizio abusivo dell'attivita'
1. Chiunque svolge l'attivita' di compro oro, in assenza
dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui
all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
Art. 9
Sanzioni per inosservanza degli obblighi di
comunicazione all'OAM
1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In
caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione e'
triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione
pecuniaria e' ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione
delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e
riscossione delle relative sanzioni e' attribuita alla competenza
dell'OAM.
Art. 10
Sanzioni
1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il
cliente con le modalita' di cui all'articolo 4, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000
euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli
operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto
dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la
conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi
previsti.
3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la
segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano
tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 50.000 euro.
4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche
ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo
edittali.
5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente
decreto, ritenute di minore gravita', la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.
Art. 11
Controlli e procedimento sanzionatorio
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto
provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e'
svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia'
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29
novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri
di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle
Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la
decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato
all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per
estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad
accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso
alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alle autorita'
competenti, all'autorita' giudiziaria, alle altre amministrazioni
interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive
competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui
al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali
fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi
poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di
finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le
operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i
poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza dalle disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri
di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni
di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del
medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non
consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al
comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo
accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio
dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e'
adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle
finanze e notificato all'interessato nonche' comunicato all'OAM,
per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2
e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo
di pari durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi',
notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi
dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso
l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle
sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla
sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla
Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 30.000 euro.
6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli
obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente
all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5,
il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della
rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione
dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3.
L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad annotarne
gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro
degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al
provvedimento con cui e' stata disposta la cancellazione,
l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui
all'articolo 3 e' interdetta all'operatore compro oro nonche' ai
suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata
in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La
violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'articolo
8.
Art. 12
Criteri per la quantificazione delle
sanzioni
1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il
Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza
rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
destinatario della sanzione sia una persona fisica o
giuridica:
a) la gravita' e durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona fisica o
giuridica;
c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica
responsabile;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
per effetto della violazione, nella misura in cui siano
determinabili;
e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto
della violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorita' competenti
prestato dalla persona fisica o giuridica
responsabile;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e
8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689.
Art. 13
Ulteriori disposizioni procedurali
1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero
dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative,
sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n.
168.
2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente
decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice
ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte
dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa,
delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale,
il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre
1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta
medesimo.
3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni
amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono
comunicati dall'autorita' irrogante all'OAM e alle amministrazioni
interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva
competenza.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, avvia la gestione del
registro degli operatori compro oro.
Art. 15
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Minniti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando